Il quadro in sintesi

Cosa va confermato nell’implementazione.

Ente e ambito

L’obbligo non va dedotto solo dal numero di lavoratori. La natura pubblica o privata, il settore, l’attività e altre regole applicabili possono modificare il quadro.

Ricezione e seguito

Il canale deve consentire la presentazione e il seguito sicuri delle segnalazioni. Le procedure devono prevedere ricezione, analisi, comunicazione e misure adeguate.

Riservatezza e accesso

La legge richiede la protezione dell’identità o dell’anonimato e l’impedimento dell’accesso da parte di persone non autorizzate. L’organizzazione deve combinare controlli tecnici con regole interne.

Registrazione e conservazione

Le segnalazioni e le informazioni associate devono essere documentate e conservate secondo i termini applicabili, tenendo conto anche di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi.

Coinvolgimento sindacale e requisiti crittografici (Linee Guida ANAC 1/2025): Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 478/2025), l’attivazione o la modifica del canale interno richiede il previo confronto con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o territoriali. Inoltre, l’ANAC ha ribadito che i canali basati su caselle di posta elettronica convenzionali o PEC non sono conformi se privi di protocolli di cifratura end-to-end con chiave asimmetrica dedicati alla tutela dell’identità del segnalante.

Fonti ufficiali: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — Normattiva e Linee Guida ANAC n. 1/2025 (Delibere 478/2025 e 479/2025). Ultima revisione editoriale: 26 settembre 2026. Queste informazioni non sostituiscono una consulenza legale.